Cronaca - Confermata la decisione del Tar: legittima la sospensione del PUA da parte del Comune. I giudici escludono ogni danno per l'azienda agricola di Daniele Miri
La richiesta di risarcimento danni al Comune di Cassino quantificata, alla fine del percorso giudiziario, un milione di euro, era oggettivamente stratosferica. Non solo per l’entità ma soprattutto perché non c’era alcun elemento che la giustificasse. Così ci ha pensato il Consiglio di Stato, cui l’interessato si era rivolto, a stabilire in via definitiva come stavano le cose, e cioè che non gli spetta neanche un euro perché nella condotta del Comune non c’è stato alcun atto che gli abbia prodotto danni.
Con sentenza numero 44-87 e 2026 pubblicata in data 4 giugno 2026 il Consiglio di Stato, (Sezione settima), confermando la decisione già adottata nel febbraio del 2025 dal Tar Lazio Latina, ha definitivamente respinto le domande proposte dall’azienda agricola Albaneta tenuta di Montecassino di Miri Daniele Vittorio contro il Comune.
Nello specifico, da un lato l'azienda agricola aveva impugnato il provvedimento con il quale il comune di Cassino aveva sospeso il piano di utilizzazione aziendale (PUA) per la realizzazione di una attività agrituristica rilasciato in favore della predetta azienda al 3 agosto 2023, dall'altro lato la ricorrente aveva avanzato la stratosferica domanda risarcitoria, da ultimo quantificata appunto in una cifra di circa un milione di euro.
Nel ricorso Daniele Vittorio Miri, rappresentato dagli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, avanzava tale richiesta in relazione ai presunti danni che avrebbe subito a causa della sospensione del tardivo rilascio del PUA. Il Consiglio di Stato, accogliendo in pieno le argomentazioni dell’avvocato Alessandro Longo in difesa del Comune, ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione adottato dagli uffici.
Si legge in un passo della sentenza che “il provvedimento di sospensione era stato adottato in via cautelare al solo fine di accertare la liceità edilizio-urbanistica delle opere inserite nel PUA, accertamento che nel breve tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento di sospensione (20 dicembre 2023) e l’adozione del relativo provvedimento di revoca (4 giugno 2024) non è stato poi concretamente possibile.
La motivazione posta a sostegno della sospensione, tuttavia, è in sé legittima e scevra da qualsiasi profilo di manifesta irragionevolezza o violazione di legge, posto che la tutela degli interessi edilizi-urbanistici ben può rientrare nel novero delle gravi ragioni…” Ciò tanto più, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce della (successiva) constatata esistenza di interventi abusivi nell'area.
Il giudice amministrativo ha ritenuto altresì tardive e prive di fondamento le domande risarcitorie avanzate in relazione ai presunti danni subiti a causa degli atti adottati dal Comune.
Si conclude così, ancora una volta in modo positivo per l'Amministrazione, una parte sostanziale della vicenda amministrativa che, suo malgrado, l’ha vista contrapposta all'azienda agricola.
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