Abuso d'ufficio, l'abrogazione provoca molti dubbi

Opinioni - L’aver depenalizzato tout court un reato contro la  pubblica amministrazione che ha una sua storia e genesi - esisteva già nel Codice Rocco 1930 - ed è stato più volte riformulato nel corso degli anni da vari governi (governo Andreotti 1990-governo Prodi 1997 e II governo Conte 2020)  impone il beneficio del dubbio sulla opportunità dell’azione

Abuso d'ufficio, l'abrogazione provoca molti dubbi
di Redazione - Pubblicato: 12-08-2024 17:24 - Tempo di lettura 2 minuti

di Riccardo Pignatelli

Con il rischio di sembrare ridondante, o peggio ancora noioso e ripetitivo, non posso fare però a meno di tornare sul tema dell’abolizione dell’abuso di ufficio, non per replicare all’amico Nicosia, ma per rendere un po' più completo il ragionamento su tale delicatissimo tema.  Lo farò come sempre fuori da gabbie ideologiche o partitiche, astenendomi da giudizi di valore sulle opinioni altrui che rispetto e considero sempre un arricchimento del dibattito e senza pormi a censore del pensiero di chiunque possa avere una visione contraria alla mia.

Sono convinto come la scrittrice Evelyn B. Hall di quanto ella affermava nel suo  libro  Friends of Voltaire: “Non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire” . 

Leggendo e studiando Benedetto Croce ho imparato che i fatti si commentano entro una prospettiva critica che ne metta a nudo i lati positivi e quelli negativi, limitandosi all’oggettività reale delle questioni che si pongono ( Teoria e storia della Storiografia -1919).

Il Filosofo italiano Giovanni Reale, grande storico della filosofia antica e uno dei massimi studiosi di Platone, parlando di Nietszche e del Nichilismo spiegava come siamo ormai in un tempo in cui il decadimento dei valori  rende relativo anche il concetto di verità. L’informazione mediatica, ad esempio è lo strumento più usato per comunicare, soprattutto attraverso il convincimento, la notizia che si intende passare come vera rispetto alle fake news.

Voglio ricordare, come già anticipato in corsivi precedenti, che siamo in un Paese un po' sui generis,  dove è possibile sempre sostenere tutto ed il suo contrario, tanto la memoria delle masse è liquida e fortemente votata all’oblio. Tornando all’argomento dell’abuso d’ufficio, ancorchè oggi legge da rispettare, voglio ricordare che  l’argomento è stato oggetto di un grande dibattito a livello nazionale, tutt’ora vivo, tra  insigni giuristi pro e contro, con interventi autorevoli sia tra i Magistrati  che da parte di alte Istituzioni della Repubblica.

Non è una questione solo di scelta politica che riguardi maggioranza ed opposizione, questo forse lo è la Riforma nella suo complesso, mentre l’aver depenalizzato tout court un reato contro la  pubblica amministrazione che ha una sua storia e genesi (esisteva già nel Codice Rocco 1930) ed è stato più volte riformulato nel corso degli anni da vari governi ( governo Andreotti 1990-governo Prodi 1997 e II governo Conte 2020)  impone il beneficio del dubbio sulla opportunità dell’azione.

Voglio ricordare anche che in Europa è previsto in forme diverse in ben 25 paesi su 27 e che la direttiva Europea  sull’anticorruzione tende a renderlo comune a tutti gli stati dell’Unione, come   affermato dalla portavoce della Commissione Giustizia UE, Christian Wigand, in una recente intervista con la stampa .

Quindi, non si tratta di ostilità verso alcuna maggioranza di destra o di sinistra, è  sarei ancora più cauto con i termini di “propaganda” e “malafede”,  o ingiusti allarmismi, ecc.., bensì di un fatto ben preciso: la forzatura di inserire nella Riforma l’abrogazione di un articolo (323 c.p.) che invece a detta di tutti i più insigni giuristi andava trattato a parte definendo meglio  la tassatività del reato, in modo da impedirne distorsioni interpretative e facili incriminazioni.

Mi rendo conto che la questione è delicata, per questo nell’articolo precedente  ho posto alcuni dubbi sulla opportunità dell’abrogazione, che non mi pare siano stai risolti né attraverso le citate audizioni della specifica Commissione della Camera, né con i richiami agli altri istituti normativi riguardanti altri reati contro la pubblica amministrazione o i vari sistemi di controllo degli enti.

Non voglio aprire polemiche, ma essi nell’insieme riguardano altre fattispecie e non la condotta di  abuso di potere in atti d’ufficio, né sopperiscono al vuoto  normativo che adesso si determinerà con l’abrogazione dell’art. 323 c.p. e di cui  il tempo ci darà presto conto, soprattutto riguardo alla posizione di debolezza dei cittadini venutasi a determinare  nei confronti dei pubblici poteri.

Eliminare la giurisdizione penale in favore di quella civile ed amministrativa significa che d’ora in poi potrà difendersi solo chi ha i soldi per pagarsi questo tipo di giudizi e non il cittadino comune e meno abbiente; ne è pensabile che la questione sia stata poi risolta con la reintroduzione nel ddl carceri di una sorta di ex “peculato per distrazione”.

Per concludere, chi volesse  poi comprendere più a fondo la complessità del problema, la necessità  di assicurare una celere attuazione delle procedure collegate alla realizzazione del Pnrr e gli aspetti positivi e negativi posti a base dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio e della cosiddetta “paura della firma”  invito a leggere l’eccellente relazione della Consigliere, magistrato della Corte dei Conti, M. Teresa D’Urso, rintracciabile facilmente via internet.

Senza allarmismi, è chiaro!





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