Cassino, il Comitato No Acea condannato ad oltre 40.000 euro di spese dal Tribunale di Roma

Cronaca - No alla class action contro il gestore del servizio idrico, i giudici dichiarano il difetto di legittimazione per difetto di rappresentatività del Comitato No Acea

Cassino, il Comitato No Acea condannato ad oltre 40.000 euro di spese dal Tribunale di Roma
di autore Alberto Simone - Pubblicato: 29-01-2024 16:02 - Tempo di lettura 3 minuti

 

No alla class action contro Acea. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale ha dichiara il difetto di legittimazione, per difetto di rappresentatività del Comitato No Acea e ha pertanto rigettato le domande proposte dalle parti proponenti condannando il comitato al pagamento in favore di Acea delle spese legali nella misura di € 33686,00, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per legge. 

Per il comitato “No Acea” capitanato dal consigliere comunale Renato De Sanctis, le spese ammontano dunque a oltre 40.000 euro.

Nella sostanza dei fatti i giudici hanno rigettato il ricorso evidenziando che, così “come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 10.10.2008 e poi la stessa Corte Suprema di Cassazione con pronuncia n. 14042 del 2013 e successive omogenee, la tariffa del SSI si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale – ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge – trova la propria fonte non in un atto amministrativo, ma nel contratto di utenza, imprescindibile anche ai sensi dell’articolo 2 delle Condizioni di fornitura la cui inesistenza, nullità per difetto di forma, determina le conseguenze previste dall’ordinamento. 

Viene, infatti, contestato che ACEA ATO 5 – il gestore del SSI - agisca in carenza di potere e senza alcun titolo, per l’inesistenza di un valido contratto scritto stipulato tra singoli utenti e la società convenuta: ACEA ATO 5 non avrebbe mai stipulato un contratto con i cittadini residenti nell’ATO di competenza. Il subentro del gestore nel rapporto di fornitura di acqua soggiacerebbe quindi al rispetto degli obblighi di forma scritta previsti per la redazione di contratti con la PA. 

In ogni caso la cessione del contratto, laddove esistente, sarebbe nulla ed improduttiva di effetti, insuscettibile di esser oggetto di eventuali convalide o ratifiche successive”.





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