Ateneo, dipendente pagato per non lavorare: "L'unica parte lesa è il dott. Biondi"

Ateneo, dipendente pagato per non lavorare: "L'unica parte lesa è il dott. Biondi"
di autore Redazione - Pubblicato: 12-08-2022 00:00

IL FATTO - L'avvocato del funzionario impiegato presso l'Università di Cassino replica alle dichiarazioni del rettore Dell'Isola: "Denotano, ancor più che delle precedenti, una malcelata insofferenza verso l’operato di ben cinque differenti magistrati"

università

Dal legale Michele Piccolino, avvocato del dott. Giuseppe Biondi, dipendente dell'Università di Cassino, riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal Rettore, Prof. Marco Dell’Isola in data 1.08.22, si precisa quanto segue: preliminarmente si ritiene umanamente e moralmente inaccettabile leggere frasi di questo tenore: “Personalmente ritengo che la prima parte lesa di questa vicenda sia l’Università di Cassino”. Se esiste una parte lesa in questa squallida vicenda, questi è il dr. Biondi, come accertato da sentenze passate in giudicato.

Il dr Biondi ha visto dieci anni della sua vita distrutti, ha perso la famiglia, ha subìto un danno alla professionalità irreparabile. Se il Rettore davvero ritiene, pur non spendendo una parola per solidarizzare con il dipendente e in spregio di quanto accertato da ben cinque differenti giudici, che l’Università di Cassino sia la (seconda) parte lesa in questa vicenda, questi ha tutti i mezzi nonché il potere/dovere di procedere per danno all’erario nei confronti di chi l’ha determinato visto che alcuni degli autori sono ancor oggi in servizio rivestendo anche ruoli apicali nell’Ateneo. Per quanto attiene l’affermazione: “…e che risorse umane e finanziarie finora dedicate a questo triste contenzioso, avrebbero potuto essere impiegate a favore dei nostri studenti”, non si può non concordare sulla tristezza del contenzioso di certo NON voluto dal mio assistito! Il Biondi ha semplicemente fatto valere i suoi diritti di lavoratore di fronte alla magistratura competente.

Vanno però precisate due cose. La prima che nel dicembre 2016 il mio assistito
aveva raggiunto un accordo transattivo di massima con il predecessore dell’attuale Rettore,
per l’importo di 100.000 euro, pari alla metà di quanto oggi dovuto. Andrebbe appurato il
perché il precedente Rettore ha poi deciso (in modo quanto mai improvvido) di rinnegare
l’accordo raggiunto. In secondo luogo, va detto che dalla data della sentenza ad oggi, non
avendo provveduto ancora al saldo del dovuto, sono maturati oltre 2.000 euro di maggiori interessi che costituiscono ulteriore danno all’erario, e così sarà per ogni mese di ritardato pagamento. Queste somme non potrebbero esser meglio impiegate in favore degli studenti che
sembrano essere tanto a cuore del Rettore?

Relativamente all’affermazione: “mettere in relazione il presunto demansionamento e il dissesto economico-finanziario (determinatosi proprio nel periodo 2012-2016) con l’attuale gestione”, è doveroso precisare che si afferma un falso. Il demansionamento non è presunto ma
acclarato da una sentenza della Corte di Appello passata in giudicato sui cui principi di diritto
si basa la sentenza uscita nel luglio scorso; così come non rispondente al vero è che non vi
siano evidenti ricadute sull’attuale gestione considerato che il bilancio dell’Ateneo impegna
una voce importante di spesa proprio per i contenziosi in essere, sia per i risarcimenti che per
gli oneri per i legali che assistono l’amministrazione e di controparte.


Relativamente all’assunto: “cercando di venire incontro alle sue (del Biondi) richieste”, è totalmente privo di fondamento e si sfida chiunque a dimostrarne il contrario! Il dott. Biondi in
35 anni di servizio non ha mai chiesto di essere assegnato a uno specifico ufficio, anzi è
uno dei pochi dipendenti che ha sempre avuto notizia dei trasferimenti di ufficio che lo riguardavano esclusivamente nel momento in cui riceveva il relativo ordine di servizio. Finanche l’ultimo trasferimento al Centro Editoriale di Ateneo è stato deciso unilateralmente dalla precedente gestione in palese violazione dell’accordo transattivo, che la stessa precedente
gestione aveva raggiunto con il ricorrente davanti a un Giudice nel febbraio 2016.


Relativamente all’affermazione: “Per quanto concerne il merito del secondo contenzioso (che
si riferisce al periodo 2016-2020) mi risulta che, proprio per superare le ragioni addotte dal
ricorrente” quanto affermato trova palese smentita in tutti gli atti processuali. A onor di verità
i contenziosi per il periodo 2012-2016 sono stati ben cinque: uno di merito, uno di appello,
uno cautelare, e infine due di merito riuniti nella sentenza di recente emissione. Tutti vinti dal
ricorrente.

L’ulteriore contenzioso che riguarda il periodo 2018-2020 si è determinato sotto la
gestione precedente essendo stato il ricorrente lasciato inattivo per ulteriori due anni. Su
quest’ultimo aspetto sarebbe interessante capire perché l’ufficio ricerca prima manda via un
dipendente di alta qualificazione professionale – dopo averlo tenuto inattivo per ben due anni
nonostante le sue continue richieste - e poi fa reclutare dall’esterno una unità di personale con
un bando pubblico chiamata a svolgere attività istituzionali (!!!) che in precedenza erano già
ben svolte nell’ufficio.

In ultimo, quanto all’affermazione: “Questa vicenda è una umiliazione per tutti coloro che
ogni giorno lavorano per il bene dell’istituzione”, è palesemente lesiva della dignità del mio
assistito in quanto lascia intendere che il dr. Biondi sia l’autore della umiliazione dei suoi colleghi e che lo stesso non abbia lavorato e non lavori per l’interesse dell’istituzione, quando
invece dagli atti processuali emerge che quanto ha passato è dovuto alla sua correttezza e al
suo essere persona integerrima. Tali affermazione denotano, ancor più che delle precedenti,
una malcelata insofferenza verso l’operato di ben cinque differenti magistrati. Tanto si doveva a confutazione di quanto contenuto negli articoli di stampa al fine di ristabilire la verità vera, peraltro acclarata giudizialmente e facilmente rinvenibile nella lettura degli atti processuali".





Articoli Correlati