Cronaca - A quattro anni dalla tragedia costata la vita a un 57enne di Esperia, il Tribunale di Cassino ha assolto il datore di lavoro per insufficienza di prove. La Procura aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione. Decisiva la difesa dell'avvocato Alessandro Cerasi
Si è chiuso con una sentenza di assoluzione il processo di primo grado per la morte del meccanico 57enne di Esperia che il 12 ottobre 2022 perse la vita schiacciato da un autobus all’interno di un’officina di Pignataro Interamna. (LEGGI QUI: Morto schiacciato da un bus un operaio di 57 anni di Esperia).
All’udienza del 29 ottobre 2026 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza di assoluzione poiché è insufficiente la prova che il fatto sussista (ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale) nei confronti del datore di lavoro, imputato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.). La pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione.
Determinante per l’esito del giudizio è stato il lavoro dell’avv. Alessandro Cerasi (in foto), dello Studio Legale Cerasi, che ha guidato la difesa riuscendo a smontare in dibattimento la richiesta di condanna avanzata dalla Procura.
I fatti si sono verifiicato ormai 4 anni fa, la mattina del 12 ottobre 2022 quando il lavoratore stava riparando la barra di torsione nella parte posteriore di un autobus, sollevato con un sollevatore oleopneumatico, quando il mezzo si è improvvisamente abbassato schiacciandolo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello SPRESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della ASL di Frosinone; l’area era stata posta sotto sequestro e la Procura della Repubblica di Cassino aveva avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.
Al titolare dell’officina di autoriparazione la Procura contestava di aver cagionato la morte del dipendente per imprudenza, negligenza e violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare dell’art. 71, commi 4 e 7, del D.Lgs. 81/2008, in relazione all’art. 87 dello stesso decreto. Secondo l’accusa, il datore di lavoro non avrebbe adottato le misure necessarie affinché le attrezzature fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e affidate soltanto a lavoratori adeguatamente informati, formati e addestrati.
Nel corso del dibattimento la difesa, affidata all’avv. Alessandro Cerasi, ha contrastato l’impianto accusatorio attraverso l’esame dei testimoni e la produzione di documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alla formazione del personale. All’esito dell’istruttoria il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione del datore di lavoro poiché è insufficiente la prova che il fatto sussiste, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
«Il mio primo pensiero - dice l'avvocato Cerasi - va alla famiglia del lavoratore deceduto: il rispetto per il suo dolore ha accompagnato ogni fase di questo processo. Nel corso del dibattimento le testimonianze e la documentazione prodotta dalla difesa hanno dimostrato come non potesse ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata all’imputato e l’evento morte. Si tratta di un esito tutt’altro che scontato: nei procedimenti per infortuni sul lavoro, soprattutto quando l’evento ha conseguenze mortali, le sentenze di assoluzione del datore di lavoro sono infrequenti, anche in ragione dell’ampiezza degli obblighi di prevenzione che l’ordinamento pone a suo carico.
Proprio per questo - conclude il legale - la decisione del Tribunale assume un significato rilevante: conferma che anche in questa materia la responsabilità penale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio e non può discendere automaticamente dal verificarsi dell’evento». Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei termini previsti dalla legge. La pronuncia è di primo grado e potrà essere impugnata.