Cronaca - Vittoria per una famiglia di Gaeta difesa dall’avvocato Dante Vezza del Foro di Cassino: la mancanza del foglio informativo blocca la prescrizione dei titoli. Poste dovrà restituire capitale e interessi
Dieci buoni fruttiferi postali della Serie AA2, acquistati da una famiglia di Gaeta tra il 2001 e il 2002, erano stati portati all’incasso ma ritenuti prescritti da Poste Italiane. I buoni, però, non riportavano alcuna indicazione riguardante la scadenza, né quali fossero i termini per la riscossione. Contrariamente a quanto dispone la norma a riguardo, ai risparmiatori non era stato nemmeno consegnato il foglio informativo previsto dalla legge.
Quindi, i sigg. R.L., V.O. e R.V., rappresentati dall’avv. Dante Vezza del Foro di Cassino, si rivolgevano al Giudice di Pace di Cassino lamentando di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso; tale fatto impedisce il decorso della prescrizione, in virtù dell’art. 2935 c.c. il quale dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Dunque, al momento della sottoscrizione dei buoni, Poste Italiane aveva l'obbligo specifico, previsto in una norma regolarmente richiamata sui buoni stessi, di consegnare ai risparmiatori un documento denominato Foglio Informativo Analitico, contenente le caratteristiche dell'investimento. Tale consegna deve essere considerata come una fase indispensabile per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori.
Pertanto, vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, principio codificato nell’art. 2935 c.c., e le vistose omissioni di Poste Italiane sul piano della collocazione dei BPF impediscono di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
La giurisprudenza, sul punto, ha sostenuto che si applichi tale disposizione ogni qual volta sussista un obbligo di “informare” in capo al debitore (Cass. 29.1.2010, n. 2030) e che, nel caso di specie, Poste Italiane ha omesso di comunicare ai risparmiatori/creditori una circostanza da considerarsi rilevante ai fini dell’esercizio del proprio diritto (Cass. 11.11.1998 n. 11348; Tribunale di Pavia, sent. del 18 gennaio 2024).
A tal proposito, il provvedimento emesso dall’AGCM in data 18 ottobre 2022 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ha stabilito l’obbligo di consegnare il foglio informativo a tutti i consumatori e non solo a coloro che lo avessero richiesto espressamente; prassi, questa, che non appare conforme alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000.
Il Giudice di Pace di Cassino, con una sentenza pubblicata in questi giorni, ha accolto il ricorso dei risparmiatori e ha condannato Poste Italiane alla restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi legali e delle spese di giudizio.
Un’altra importante pronuncia in linea con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che valorizza la tutela del risparmiatore, attribuendo agli obblighi informativi un ruolo determinante ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali.
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