Cassino, il Tar di Latina ha rigettato il ricorso della Cogei

Cassino, il Tar di Latina ha rigettato il ricorso della Cogei
di autore Redazione - Pubblicato: 01-11-2022 00:00

CRONACA - Ha condannato la ricorrente società a 6.000 euro per spese e competenze del giudizio, oltre alle spese generali a favore del Comune, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Longo

Il Tar di Latina, con sentenza del 5 ottobre scorso, pubblicata il giorno 21, ha rigettato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, della Cogei S.r.l contro il Comune di Cassino e nei confronti della Solcesi S.r.l. . Ha condannato la ricorrente società a 6.000 (seimila) Euro per spese e competenze del giudizio, oltre alle spese generali a favore del Comune, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Longo.

La vicenda del giudizio parte dal lontano 2013, e costituisce l’ennesimo atto di un annoso contenzioso tra  la Cogei e la Solcesi. In particolare sono stati portati all’attenzione del Tar gli atti del Comune di Cassino susseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n.36 del 2013 che aveva annullato il permesso di costruire un fabbricato in via Bellini, nei pressi della scuola media “Di Biasio”, rilasciato a Cogei nel lontano novembre 2009. L’annullamento, però, riguardava solo la parte in cui era stata consentita la collocazione dei parcheggi pubblici convenzionati al di fuori della zona edificabile e del perimetro della variante dell’isolato “A” della stessa, in un’area destinata invece a viabilità.

La Giunta Petrarcone, con delibera n. 258, l’8 ottobre 2013, diede esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, stabilendo che i parcheggi pubblici convenzionati relativamente all’isolato “A” della variante approvata dovessero essere ricollocati lungo via Arno e all’interno della zona edificabile di tale isolato. Comunicò poi alla Cogei che, nel rispetto di quanto stabilito, avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 38 DPR 380/2001. Quindi, in alternativa,  o la demolizione della parte di fabbricato che in virtù dell’arretramento dei parcheggi veniva a trovarsi (illegittimamente) a meno di cinque metri dal confine; oppure, nell’impossibilità di demolizione senza pregiudizio della parte legittimamente edificata, l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 262.058.00 euro. Cifra questa pari al valore di mercato della porzione di fabbricato residenziale divenuta non conforme in seguito all’arretramento dei parcheggi.

La Cogei, da una parte presentò la domanda di sanatoria ai sensi della sopra citata norma, ma dall’altro, ritenendo di non dover corrispondere la sanzione pecuniaria, fece ricorso al Tar.

I giudici amministrativi con la decisione ultima hanno riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune di Cassino e la piena legittimità degli atti emessi. Hanno quindi condannato la ricorrente Società al pagamento delle spese di lite.

Occorre aggiunge che la sentenza del Tar, peraltro, fa seguito a quella del Tribunale di Cassino che, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento danni sempre della Cogei (circa due milioni di euro!) nei confronti dell’Amministrazione Comunale per la medesima vicenda, aveva respinto la domanda ritenendo che alcun danno poteva essere rivendicato.





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