Opinioni - Perché proiettare la Carta del 1948 sui rifiuti dell’8 settembre è un anacronismo che rischia di svuotare il valore morale di chi decise senza avere una legge a guidarlo. La relazione tra gesto e Costituzione non è di derivazione, ma di continuità storica. Prima viene la scelta individuale, poi la sua traduzione in norma.
C’è un aspetto delle commemorazioni che merita attenzione, ed è il modo in cui scegliamo le parole. Non per una questione formale, ma perché il linguaggio, quando interviene sulla memoria, non è mai neutro.
Nel ricordare un uomo che, dopo l’8 settembre 1943, scelse di non aderire, di non collaborare e di accettare la prigionia nei lager, ci troviamo di fronte a una decisione che nasce in un contesto privo di riferimenti stabili. Le istituzioni erano in frantumi, l’ordinamento giuridico svuotato nei fatti, e ciò che restava era essenzialmente la responsabilità individuale.
In questo quadro, l’utilizzo di espressioni come “fedeltà ai valori costituzionali” introduce un elemento che appartiene a un tempo successivo. La Costituzione entrerà in vigore solo nel 1948. È quindi evidente che non può rappresentare il riferimento diretto di quella scelta.
Questo non significa che quei valori siano estranei a quel gesto. Significa, piuttosto, che il rapporto tra i due va inteso nel verso corretto. La Costituzione è una norma: raccoglie principi, stabilisce diritti, ne definisce i limiti, organizza l’equilibrio tra libertà individuali e ordine collettivo. Ma non è un giudizio morale in sé. Non sostituisce la coscienza individuale, né può anticiparla.
Nel 1943, chi si trovò davanti a quella scelta non disponeva di una cornice normativa che ne orientasse formalmente l’azione. Non c’era una Carta a cui appellarsi. C’era una decisione da assumere in prima persona, con tutte le conseguenze che ne derivavano.
Per questo motivo, leggere oggi quel gesto come espressione di una fedeltà alla Costituzione rischia di alterarne la natura. Non perché ne cambi il significato, ma perché ne modifica il fondamento. Si passa da una scelta originaria, compiuta in assenza di un quadro normativo definito, a una lettura che la colloca dentro un sistema di valori formalizzato solo in seguito.
È più corretto, forse, riconoscere che quei comportamenti hanno contribuito a rendere possibile ciò che è venuto dopo. Non sono stati l’applicazione di principi già scritti, ma una delle condizioni che hanno portato alla loro formulazione.
In questo senso, la relazione tra gesto e Costituzione non è di derivazione, ma di continuità storica. Prima viene la scelta individuale, poi la sua traduzione in norma.
A questo si aggiunge un altro elemento che riguarda il presente. L’uso ricorrente e talvolta disinvolto del riferimento alla Costituzione nelle narrazioni pubbliche rischia di produrre un effetto che va oltre l’imprecisione storica. Può contribuire, anche involontariamente, a una forma di appropriazione simbolica.
Quando la Costituzione viene evocata come fondamento diretto di ogni giudizio morale o di ogni scelta individuale, si apre infatti uno spazio ambiguo: da un lato chi tende a rivendicarne un’interpretazione più marcata, spesso legata a una visione politica; dall’altro chi ne riconosce il valore complessivo senza sentirne la necessità di declinarlo in chiave identitaria.
Il rischio è che uno strumento nato per unire venga progressivamente percepito come elemento di distinzione. Non per ciò che è, ma per come viene utilizzato nel linguaggio pubblico.
Per questo, forse, è utile mantenere una distinzione chiara: la Costituzione come riferimento giuridico e civile condiviso, e la scelta individuale come spazio che, soprattutto nei momenti estremi, non può essere interamente ricondotto a una norma.
Restituire questa distinzione non indebolisce la memoria. La rende più precisa. E lascia aperta una domanda che riguarda non solo il passato, ma anche il modo in cui lo raccontiamo: se in quel momento fosse esistita una norma a indicare con chiarezza cosa fare, quella scelta avrebbe avuto lo stesso significato? Oppure il suo valore risiede proprio nel fatto che quella norma non c’era?
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