Cassino, il Tar respinge il ricorso degli ambulanti: confermata la riorganizzazione del mercato

Cronaca - Il Tribunale Amministrativo dà ragione al Comune nella disputa sui posteggi del settore abbigliamento, ritenendo infondate le contestazioni di due operatori esclusi. Tutti i dettagli

Cassino, il Tar respinge il ricorso degli ambulanti: confermata la riorganizzazione del mercato
di autore Alberto Simone - Pubblicato: 05-04-2025 12:31 - Tempo di lettura 3 minuti

Si è conclusa con una sconfitta per i ricorrenti la vicenda relativa alla riorganizzazione dei posteggi del mercato settimanale del sabato di Cassino, in particolare per il settore abbigliamento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), ha infatti respinto il ricorso presentato da Giovanni Furino e Gennaro Annunziata, due operatori del settore tessile e abbigliamento che da anni partecipano al tradizionale appuntamento del sabato.

I due commercianti avevano impugnato una serie di determinazioni dirigenziali del Comune di Cassino, culminate nell'approvazione della graduatoria definitiva per la ricollocazione temporanea e sperimentale dei posteggi del mercato. In particolare, contestavano la Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 27 maggio 2024 (graduatoria definitiva), la n. 1107 del 16 aprile 2024 (graduatoria provvisoria) e la successiva n. 2217 del 22 agosto 2024 (riapprovazione della graduatoria definitiva), lamentando di essere stati esclusi senza conoscerne le ragioni.

I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Pierluigi Avallone, avevano sollevato diverse censure, tra cui la carenza di motivazione nelle determinazioni dirigenziali, la violazione della legge sulla trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e del regolamento comunale, nonché l'irragionevolezza dei provvedimenti e un'erronea valutazione dei fatti. In sostanza, Furino e Annunziata lamentavano di non aver ricevuto chiare indicazioni sui motivi della loro esclusione fin dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e di non aver avuto la possibilità di sanare eventuali irregolarità nei termini previsti, nonostante altri operatori avessero potuto integrare la propria documentazione in un secondo momento.

Il Comune di Cassino, difeso dall'avvocato Francesco Scittarelli, si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso collettivo e la tardività di alcune contestazioni. Nel merito, l'amministrazione comunale ha sostenuto di aver comunicato a tutti gli operatori la possibilità di fornire chiarimenti sulla propria posizione e che i ricorrenti si sarebbero attivati solo successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva. Il Comune ha inoltre evidenziato come Annunziata risultasse moroso nel pagamento del canone unico patrimoniale per diverse annualità e come Furino avesse regolarizzato solo tardivamente parte della documentazione mancante, come il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sentenza depositata in data odierna, ha respinto integralmente il ricorso. I giudici, presieduti dal dott. Roberto Maria Bucchi e con la dott.ssa Viola Montanari come relatore, hanno ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti. In particolare, il TAR ha evidenziato come la delibera di approvazione della graduatoria provvisoria prevedesse chiaramente la possibilità per gli operatori di richiedere informazioni e presentare osservazioni entro un termine perentorio. Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti, con un comportamento diligente, avrebbero potuto attivarsi tempestivamente per conoscere le ragioni della loro mancata inclusione e, eventualmente, regolarizzare la propria posizione, come invece hanno fatto altri partecipanti.

Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata attivazione del "soccorso istruttorio" da parte del Comune, ritenendo che le carenze riscontrate (irregolarità contributive e morosità) non avessero natura meramente formale e che un intervento del Comune volto a sanare tali mancanze ex post avrebbe violato il principio della par condicio tra i partecipanti.

Infine, il Tribunale ha osservato che, sebbene il Comune avesse consentito ad altri operatori di sanare alcune irregolarità, ciò era avvenuto in una fase precedente alla definitiva conclusione della procedura, mentre i ricorrenti si erano attivati tardivamente.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione del complesso andamento processuale. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale chiude, almeno per il momento, la contestazione sulla riorganizzazione dei posteggi del mercato settimanale di Cassino per il settore abbigliamento, confermando la legittimità degli atti adottati dal Comune. Resta da vedere se i ricorrenti decideranno di appellare la decisione al Consiglio di Stato.





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